Legge 10 febbraio 1953, n. 74 Art. 1
Il contributo annuo dello Stato ai favore della Fondazione Acropoli Alpina e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, da lire 200.000 a lire 500.000.
Il contributo annuo dello Stato ai favore della Fondazione Acropoli Alpina e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, da lire 200.000 a lire 500.000.