Legge 10 febbraio 1953, n. 136 Art. 4
CAPO I Degli scopi e del patrimonio dell'Ente
L'Ente puo' assumere partecipazioni in societa' per azioni, alienare le attivita' che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative. La vendita di partecipazioni azionarie e' soggetta alla approvazione dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.