Legge 10 febbraio 1953, n. 136 Art. 25
CAPO IV Disposizioni finali e transitorie.
L'Ente puo' affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.
CAPO IV Disposizioni finali e transitorie.
L'Ente puo' affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.