Legge 10 febbraio 1953, n. 136 Art. 22
CAPO III Del bilancio e del conto economico.
Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue: il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statutarie; il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso; il 65 per cento allo Stato. Nei primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato e' portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'art. 7.