Legge 10 febbraio 1953, n. 136 Art. 17
CAPO II Dell'ordinamento dell'Ente.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterra' di deferirgli. Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.