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Legge 5 gennaio 1953, n. 4 · Legge 5 gennaio 1953, n. 4 — Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga

Legge 5 gennaio 1953, n. 4 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica: a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome; b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni; c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000; d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.