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Legge 5 gennaio 1953, n. 25 · Legge 5 gennaio 1953, n. 25 — Modificazioni all'art. 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'art. 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Legge 5 gennaio 1953, n. 25 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il numero dei dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria, chiamati a far parte del Consiglio superiore di sanita', viene elevato da due a tre; quello dei farmacisti direttori di farmacia, da uno a due e quello dei dottori in chimica da uno a due, dei quali uno particolarmente esperto nella produzione industriale dei medicinali. Sono, inoltre, chiamati a far parte del Consiglio superiore di sanita' un direttore di macello di grande centro e il capo del Servizio veterinario dell'esercito.