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Legge 5 gennaio 1953, n. 21 · Legge 5 gennaio 1953, n. 21 — Attribuzione alla Regione sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna

Legge 5 gennaio 1953, n. 21 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

All'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , vengono aggiunti i due seguenti commi: "Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota spetta alla Regione limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. "La determinazione di quote prevista dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti o impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attivita' degli stabilimenti o impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette".