Legge 28 dicembre 1952, n. 4435 Art. 19
In caso di variazioni da apportare alla misura percentuale complessiva del contributo ai sensi del quarto comma dell'art. 3 dei decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , le quote da porre a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno fissate in misura proporzionale alle aliquote stabilite per gli anni 1952 e 1953 con l'art. 17 della presente legge.