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Legge 18 dicembre 1952, n. 3860 · Legge 18 dicembre 1952, n. 3860 — Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria

Legge 18 dicembre 1952, n. 3860 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il personale che presti servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non intenda avvalersi del diritto ai trattamento di quiescenza o di liquidazione eventualmente gia' maturato e' assegnato, a domanda, al comune di Reggio Calabria o all'istituto autonomo per le case popolari. Il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, stabilira' le modalita' e i termini dell'assegnazione del personale, che sara' ripartito in proporzione al numero e alla entita' degli immobili assegnati ai due predetti enti.