Legge 18 dicembre 1952, n. 3087 Art. 4
Alla maggiore spesa presunta di lire 35 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sara' fatto fronte con le somme stanziate nel capitolo 255 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.