Legge 18 dicembre 1952, n. 3086 Art. 1
L' art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1902 , convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215 , e la tabella allegata al predetto decreto-legge sono abrogati. Con effetto dal 1 luglio 1951 l'indennita' di aeromanovra spettante al personale dell'Aeronautica e' fissata nelle stesse misure e viene corrisposta con le medesime modalita' vigenti nel tempo per l'indennita' di marcia prevista a favore del personale militare dell'Esercito.
Verweist auf
- Legge 18 dicembre 1952, n. 3086 Art. 4