Legge 18 dicembre 1952, n. 2991 Art. 1
E' estesa al cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 .
E' estesa al cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 .