Legge 11 dicembre 1952, n. 3094 Art. 4
Ove necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di indennizzo di cui alla legge 24 novembre 1948, numero 1493 , la Commissione prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275 , puo' disporre che singoli accertamenti, richiesti dalla parte interessata, vengano eseguiti, a spese dell'interessato stesso, il quale all'uopo dovra' depositare la somma che sara' determinata dalla predetta Commissione.