Legge 11 dicembre 1952, n. 2466 Art. 2
Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , e' sostituito dal seguente: "Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire 80.000 e non superiore a lire 400.000".
Verweist auf
- Legge 11 dicembre 1952, n. 2466 Art. 28