Legge 1 dicembre 1952, n. 1996 Art. 1
A decorrere dal 1 maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto dell' art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85 , concernente la istituzione della ritenuta del 5 per cento sulle pensioni degli agenti delle Ferrovie dello stato esonerati in virtu' del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207 .
Verweist auf
- Legge 1 dicembre 1952, n. 1996 Art. 3