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Legge 22 novembre 1952, n. 1847 · Legge 22 novembre 1952, n. 1847 — Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio

Legge 22 novembre 1952, n. 1847 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 , sono sostituiti dai seguenti: "L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1955. L'imposta, iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1955, e' riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata,".