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Legge 22 novembre 1952, n. 1571 · Legge 22 novembre 1952, n. 1571 — Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali

Legge 22 novembre 1952, n. 1571 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto di ingresso nei casino' da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1953. Il medesimo sovraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio. Il sovraprezzo suddetto e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".