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Legge 18 novembre 1952, n. 1975 · Legge 18 novembre 1952, n. 1975 — Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52

Legge 18 novembre 1952, n. 1975 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il funzionamento dei Comitati di cui all' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , gia' prorogato con la legge 3 febbraio 1951, n. 311 , e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1954.