Legge 31 ottobre 1952, n. 1327 Art. 5
Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1952-1953 i seguenti limiti d'impegno per pagamenti differiti relativi a: 1) sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , da leggi speciali e dalla, legge 29 maggio 1951, n. 457 , lire 1 miliardo e 500 milioni; 2) contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'art. 1, della legge 3 agosto 1949, n. 589 , lire 30.000.000; 3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1, della legge 3 agosto 1949, n. 589 , lire 30.000.000; 4) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , lire 2.200.000.000 di cui: a) per la costruzione di opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589 lire 150.000.000, destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare; b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, lire, 40.00.000; c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, lire 80.000.000, destinate per lire 40.000.000 all'Italia meridionale e insulare; d) per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 589, lire 900 milioni, destinate per lire 450.000.000 all'Italia meridionale e insulare; e) per opere igieniche indicate agli artt. 3, 4, 5 e 6 della citata, legge n. 589, lire 830.0.000, destinate per lire 415.000.000 all'Italia meridionale e insulare; f) per opere ospedaliere di cui all'art. 7 della citata legge n. 589, lire 200.000.000.
Verweist auf
- Legge 31 ottobre 1952, n. 1327 Art. 1
- Legge 31 ottobre 1952, n. 1327 Art. 10
- Legge 31 ottobre 1952, n. 1327 Art. 17
- Legge 31 ottobre 1952, n. 1327 Art. 2
- Legge 31 ottobre 1952, n. 1327 Art. 7
- Legge 31 ottobre 1952, n. 1327 Art. 8
- Legge 31 ottobre 1952, n. 1327 Art. 9