Legge 26 ottobre 1952, n. 1463 Art. 4
Gli Istituti di cui al precedente art. 2 continueranno a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreche' ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, all'uopo obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.