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Legge 14 agosto 1952, n. 1230 · Legge 14 agosto 1952, n. 1230 — Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana"

Legge 14 agosto 1952, n. 1230 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Il personale dell'Istituto e' statale, collocato nella posizione di comando, ed e' costituito da un bibliotecario e da un custode. Il bibliotecario, che sara' scelto preferibilmente fra insegnanti cultori di storia del Risorgimento, custodisce, sotto la sua responsabilita', le raccolte della "Domus Mazziniana" e cura, seguendo le direttive del Consiglio di amministrazione, la formazione e l'aggiornamento della biblioteca.