Legge 2 agosto 1952, n. 1085 Art. 1
Al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291 , e' aggiunto il seguente periodo: "I fondi occorrenti sono assegnati all'istituto centrale di statistica, che ne rendera' conto con apposita gestione".
Verweist auf
- Legge 2 agosto 1952, n. 1085 Art. 6