Legge 31 luglio 1952, n. 1220 Art. 1
E' autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 800 milioni, da prelevarsi dal fondo di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , per la esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno.
E' autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 800 milioni, da prelevarsi dal fondo di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , per la esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno.