Legge 31 luglio 1952, n. 1218 Art. 3
La somma di lire 900 milioni risultante dalla applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1952-1953. Alla copertura dell'onere predetto si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.