Legge 31 luglio 1952, n. 1119 Art. 3
Alla spesa di cui all'art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verra' fatto fronte per l'esercizio 1951-52 mediante riduzione dei seguenti stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario predetto: per lire 5.750.000 del capitolo n. 452 del bilancio del Ministero del tesoro concernente il fondo di riserva per le spese impreviste; per lire 20.000 del capitolo n. 269, art. 2, del bilancio di detto Ministero (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica); per lire 100.000 del capitolo n. 40 del bilancio del Ministero dell'Africa italiana; per lire 130.000 del capitolo n. 206 del bilancio del Ministero della difesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.