Legge 31 luglio 1952, n. 1078 Art. 6
Alla spesa derivante dalla presente legge, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verra' provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati al capitolo 176 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.