Legge 30 luglio 1952, n. 1211 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento delle invenzioni industriali appartenenti in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi, concluso a Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 12 ottobre 1951.