Legge 30 luglio 1952, n. 1117 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la. Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la. Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951.