Legge 30 luglio 1952, n. 1100 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.