Legge 29 luglio 1952, n. 1080 Art. 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952 il contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e' elevato da lire 24.000.000 a lire 120.000.000 annue.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952 il contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e' elevato da lire 24.000.000 a lire 120.000.000 annue.