Legge 25 luglio 1952, n. 991 Art. 30Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione
CAPO IV DELL'ESECUZIONE, DEL COMPIMENTO E DELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE
Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneita' con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanare di concerto con quello per i lavori pubblici.