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Legge 25 luglio 1952, n. 991 · Legge 25 luglio 1952, n. 991 — Provvedimenti in favore dei territori montani

Legge 25 luglio 1952, n. 991 Art. 30Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione

CAPO IV DELL'ESECUZIONE, DEL COMPIMENTO E DELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE

In KraftAmtlicher Text

Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneita' con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanare di concerto con quello per i lavori pubblici.