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Legge 25 luglio 1952, n. 991 · Legge 25 luglio 1952, n. 991 — Provvedimenti in favore dei territori montani

Legge 25 luglio 1952, n. 991 Art. 26Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare

CAPO IV DELL'ESECUZIONE, DEL COMPIMENTO E DELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE

In KraftAmtlicher Text

((Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile trasferire il possesso dei terreni da, sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i comprensori interessanti il territorio di due o piu' regioni, o il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, per i comprensori ricadenti nel territorio di una sola regione, nell'atto in cui procedono alla concessione o con provvedimenti successivi, determinano anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente, in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisano il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabiliscono la misura, della indennita' di occupazione)) .