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Legge 25 luglio 1952, n. 991 · Legge 25 luglio 1952, n. 991 — Provvedimenti in favore dei territori montani

Legge 25 luglio 1952, n. 991 Art. 12Compiti e facolta

CAPO II DEI CONSORZI DI PREVENZIONE

In KraftAmtlicher Text

I consorzi di prevenzione hanno facolta' di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando piu' fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalita' che nel tempo dell'esecuzione. Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonche' nella manutenzione delle opere stesse.