Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 9
CAPO III Credito per macchine agricole, opere irrigue e Costruzioni rurali.
Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi della contabilita' generale dello Stato.