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Legge 25 luglio 1952, n. 949 · Legge 25 luglio 1952, n. 949 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 80

CAPO XI Contributo straordinario temporaneo per investimento intesi a combattere la disoccupazione

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il rimborso all'istituto stesso delle spese riferentisi al controllo delle denunzie delle retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni.