Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 65
CAPO VIII Costruzioni navali per la marina- mercantile
Il Ministero della marina mercantile ha facolta' di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinche' le navi siano costruite in una o piu' serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocita' e delle stesse caratteristiche tecniche.