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Legge 25 luglio 1952, n. 949 · Legge 25 luglio 1952, n. 949 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 59

CAPO VIII Costruzioni navali per la marina- mercantile

In KraftAmtlicher Text

Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente capo per la costruzione di altre navi cisterna ad armatori i quali, a giudizio della Commissione, di cui all'art. SS, siano risultati direttamente o indirettamente gia' assegnatari di una nave cisterna, prima che siano accolte le domande di coloro Che abbiano fatto una offerta di riduzione contenuta entro un limite non superiore al 10 per cento del contributo che sarebbe risultato in base all'offerta meno favorevole tra le otto scelte per il calcolo del contributo medio. Se vi siano richiedenti diversi in condizione di parita', sara' preferito quello che dimostri di provvedere in proprio, totalmente o in maggior misura, al finanziamento della costruzione.