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Legge 25 luglio 1952, n. 949 · Legge 25 luglio 1952, n. 949 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 57

CAPO VIII Costruzioni navali per la marina- mercantile

In KraftAmtlicher Text

Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all'art. 56, sara' corrisposto per intero per le prime 12.000 tonnellate di stazza lorda. Il contributo stesso sara' ridotto dell'1 per cento per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel precedente comma.