Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 54
CAPO VII Costruzione di metanodotti e ricerche di idrocarburi
I finanziamenti previsti dall'art. 53 sono concessi con decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro. I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.