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Legge 25 luglio 1952, n. 949 · Legge 25 luglio 1952, n. 949 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 38

CAPO VI Credito all'artigianato

In KraftAmtlicher Text

La Cassa, per lo svolgimento delle sue attivita', potra' avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente. (21) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) .

--------------- AGGIORNAMENTO (21) La L. 7 agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio".