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Legge 25 luglio 1952, n. 949 · Legge 25 luglio 1952, n. 949 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 15

CAPO III Credito per macchine agricole, opere irrigue e Costruzioni rurali.

In KraftAmtlicher Text

Il Governo della Repubblica 6 autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni eventuale norma legislativa che si rendesse necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' approvato il regolamento del fondo. Il fondo potra' funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento predetto.