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Legge 25 luglio 1952, n. 949 · Legge 25 luglio 1952, n. 949 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

Legge 25 luglio 1952, n. 949 Art. 12

CAPO III Credito per macchine agricole, opere irrigue e Costruzioni rurali.

In KraftAmtlicher Text

Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui all'art. 5 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materie di miglioramenti fondiari. La concessione dei predetti mutui da parte degli istituti e' subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.