Legge 25 luglio 1952, n. 915 · Legge 25 luglio 1952, n. 915 — Sistemazione della previdenza marinara
Legge 25 luglio 1952, n. 915 Art. 25
TITOLO III Disposizioni generali e finali
Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dell' art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .