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Legge 25 luglio 1952, n. 1057 · Legge 25 luglio 1952, n. 1057 — Stanziamento di lire tre miliardi per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951

Legge 25 luglio 1952, n. 1057 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro per l'interno, sempreche' non sia possibile disporre con mandati diretti, e' autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni previste dall'art. 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire quattrocento milioni.