Legge 25 luglio 1952, n. 1057 Art. 3
Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro per l'interno, sempreche' non sia possibile disporre con mandati diretti, e' autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni previste dall'art. 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire quattrocento milioni.
Verweist auf
- Legge 25 luglio 1952, n. 1057 Art. 56