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Legge 20 luglio 1952, n. 1053 · Legge 20 luglio 1952, n. 1053 — Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato

Legge 20 luglio 1952, n. 1053 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L' art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292 , e' sostituito dal seguente: e in seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi i contributi a carico della Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo. Tale recupero sara' effettuato: 1) per il periodo anteriore al 1 maggio 1946: in ragione della meta' dei contributi normali per le assicurazioni invalidita', vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialita' e natalita', versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per la assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ; 2) per il periodo dal 1 maggio 1946 in poi: in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, nonche' di quelli straordinari versati al Fondo di solidarieta' sociale per la parte a carico dell'Amministrazione. Sara' provveduto altresi' al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinaria nei confronti dei sussidiari iscritti alla Cassa stessa".