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Legge 20 luglio 1952, n. 1015 · Legge 20 luglio 1952, n. 1015 — Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento

Legge 20 luglio 1952, n. 1015 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

In dipendenza di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, l'importo annuo massimo della spesa per i compensi da corrispondersi al personale incaricato del servizio di collocamento, gia' fissato in lire 900 milioni dall' art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' elevato a lire 1.450.000.000. Al maggior onere di cui al precedente comma nonche' a quelli derivanti dall'art. 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, valutati rispettivamente in lire 263 milioni, in lire 191.000.000, in lire 67.000.000 ed in lire 29.000.000 sara' provveduto, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione per equivalente importo complessivo dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.