Legge 11 luglio 1952, n. 911 Art. 3
I titoli non denunciati entro il termine indicato nell'art. 1 perdono ogni efficacia e nessuna azione potra' essere fatta valere verso emittente neppure a titolo di indebito arricchimento.
I titoli non denunciati entro il termine indicato nell'art. 1 perdono ogni efficacia e nessuna azione potra' essere fatta valere verso emittente neppure a titolo di indebito arricchimento.