Legge 30 giugno 1952, n. 774 Art. 12
Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge saranno utilizzati, per un ammontare non superiore a 900 milioni, gli stanziamenti previsti dalla legge 5 settembre 1951, n. 902 . Per gli adempimenti di cui all' art. 11 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , richiamato dall'art. 6 della presente legge, saranno utilizzati 25 milioni dei fondi stanziati con l'art. 35 della citata legge n. 75.
Verweist auf
- Legge 30 giugno 1952, n. 774 Art. 11
- Legge 30 giugno 1952, n. 774 Art. 35
- Legge 30 giugno 1952, n. 774 Art. 6