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Legge 30 giugno 1952, n. 774 · Legge 30 giugno 1952, n. 774 — Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio

Legge 30 giugno 1952, n. 774 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge saranno utilizzati, per un ammontare non superiore a 900 milioni, gli stanziamenti previsti dalla legge 5 settembre 1951, n. 902 . Per gli adempimenti di cui all' art. 11 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , richiamato dall'art. 6 della presente legge, saranno utilizzati 25 milioni dei fondi stanziati con l'art. 35 della citata legge n. 75.