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Legge 20 giugno 1952, n. 645 · Legge 20 giugno 1952, n. 645 — Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione

Legge 20 giugno 1952, n. 645 Art. 8Procedimenti cautelari in materia di stampa

In KraftAmtlicher Text

Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorita' giudiziaria puo' disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche puo' essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall' art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 , per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.